Per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono consentiti un massimo di 180 giorni complessivi di malattia in un anno solare; chi li supera non ha più diritto, per lo stesso anno, a ricevere l'indennità.
Sia i dipendenti pubblici che quelli privati che inviano all'azienda il certificato di malattia, possono essere soggetti a visite fiscali da parte di un medico incaricato dall'Inps in fasce orarie differenti a seconda se il lavoratore appartenga ad un'azienda pubblica o privata.
La visita medica può essere richiesta sia dall'Inps che dal datore di lavoro.
Le fasce di reperibilità sono 10-12 e 17-19 per i lavoratori privati mentre 9-13 e 15-18 per i lavoratori pubblici ovviamente 7 giorni su 7.
Con la riforma del 2021 sono state introdotte alcune novità per le visite fiscali che non tutti conoscono:
1) il medico fiscale può effettuare più di una visita durante l'arco della malattia anche nella medesima giornata.
2) è possibile comunicare un indirizzo diverso da quello di residenza, dove si decide di trascorrere il periodo di malattia
COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON VIENE TROVATO A CASA DALLA VISITA DEL MEDICO FISCALE NELLE FASCE DI REPERIBILITA?
E' prevista una sanzione per assenza ingiustificata salvo poi che il lavoratore possa dimostrare in un secondo momento che la sua assenza fosse giustificata e prevista anche dalla normativa sulla malattia.
Nel corso degli anni diverse sentenze hanno confermato alcuni casi di assenza che sono giustificati per i quali il lavoratore può essere considerato esente, vediamo nel dettaglio cosa afferma la giurisprudenza:
- visite mediche presso il proprio medito curante, quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
- necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
- ricovero ospedaliero;
- ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
- cure dentistiche urgenti;
- necessità di recarsi in farmacia.
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare (per es. emodialisi, chemioterapia, terapie riabilitative per i lavoratori affetti da Aids, ecc.);
- le lavoratrici in stato di gravidanza a rischio;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici con invalidità che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 67%. Per l’elenco completo di tali malattie leggi il successivo paragrafo relativo all’elenco delle malattie senza visita fiscale.
Altre sentenze hanno invece affermato che il lavoratore può allontanarsi dal domicilio anche in casi che non sono strettamente legati alla malattia come ad esempio:
- attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;
- visita a parenti in ospedale, se l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.
- In casi di gravi patologie è previsto l’esonero dalle visite fiscali per chi presenta certificato medico di lavoro.
Infine qualche mese fa l’Inps ha pubblicato un comunicato nel quale sono stati forniti importanti chiarimenti proprio sull’esonero della visita fiscale per i lavoratori sia pubblici che privati, quando il medico di base che redige il certificato medico per la malattia del lavoratore ritiene che il malato rientri nei casi previsti dall’esonero della visita fiscale, inserisce il “Codice E” nel certificato medico che verrà inviato all’Inps in maniera telematica ed automatica.
L’aggiunta di questo codice esclude in maniera automatica il lavoratore dalla visita fiscale.
NON E' CONSIDERATA ASSENZA GIUSTIFICATA LA VISITA MEDICA EFFETTUATA PRESSO UNA STRUTTURA PRIVATA.
Clicca qui per ulteriori informazioni.
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