domenica 21 aprile 2024

PORTALE "LATUAPA" PER SEGNALARE QUELLO CHE NON VA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 



Un canale di comunicazione digitale, a disposizione dei cittadini, per segnalare “quello che non va” nelle pubbliche amministrazioni, allo scopo di promuoverne, attraverso l’intervento dell’Ispettorato per la funzione pubblica, l’azione autocorrettiva e risolvere le criticità riscontrate. È il nuovo portale “LaTuaPA”, online da oggi in via sperimentale e raggiungibile, tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica (Dfp), dall’indirizzo latuapa.gov.it, realizzato per un’acquisizione semplificata delle segnalazioni di presunte inadempienze o irregolarità e per la gestione delle conseguenti verifiche di competenza dell’Ispettorato che, secondo il suo compito, solleciterà le amministrazioni a correggere le disfunzioni eventualmente rilevate.

Grazie al nuovo portale, oltre a inviare una segnalazione, sarà possibile consultare il suo stato di trattazione, e verrà gestito in modo digitalizzato il flusso di lavoro delle segnalazioni e il relativo monitoraggio.

“Un modello di amministrazione pubblica orientata verso l’open government comporta una maggiore accessibilità delle informazioni e, dunque, una maggiore trasparenza nell’azione amministrativa. Proprio sul principio della trasparenza poggia le basi il progetto di ‘Re-ingegnerizzazione del modello tecnico-organizzativo dell’Ispettorato per la funzione pubblica’, volto a rendere più mirata ed efficace la risposta della pubblica amministrazione alle segnalazioni dei cittadini. Grazie alla nuova piattaforma ‘LaTuaPA’ saremo in grado non solo di verificare e misurare il grado di efficacia del lavoro delle amministrazioni ma soprattutto di correggere eventuali disfunzioni emerse nell’attività di controllo. Uno strumento in più per promuovere nelle azioni concrete il principio di buon andamento della PA. Conoscere per migliorare: questo deve essere il nostro obiettivo principale”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

L’accesso ai servizi del portale è possibile, in questa fase, tramite autenticazione con Spid. Successivamente  sarà possibile accedere anche tramite Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Attraverso pochi clic, e con il supporto di Faq e di un helpdesk dedicato, è possibile inviare una segnalazione, seguirne lo stato di lavorazione - ricevendo notifiche e aggiornamenti nell’apposita sezione “Le mie segnalazioni” - e controllarne l’esito.

Le regole

L’Ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell’art. 60, comma 6, del dlgs n. 165/2001, ha, tra gli altri, il compito di vigilare sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, verificandone il corretto svolgimento nel pieno rispetto della legge, dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, collaborazione e buona fede.

Attraverso il nuovo portale “LaTuaPA”, il cittadino potrà segnalare comportamenti non corretti della pubblica amministrazione che pregiudichino un suo interesse particolare (come ad esempio nei casi di inadempienze per mancata adozione nel termine del provvedimento richiesto, o per violazione di norme nel procedimento amministrativo che lo riguarda) oppure un interesse di portata generale (come ad esempio nei casi di irregolarità nei concorsi pubblici o nel conferimento di incarichi).

Vai al sito della Pubblica Amministrazione

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lunedì 18 marzo 2024

ABITABILITA' MINIMA

 


Quanto deve essere grande una casa?

Una casa, al fine di ottenere il certificato di abitabilità, deve avere un minimo prestabilito di metri quadrati.

Le dimensioni vanno calcolate anche in base a quante persone occupano la casa con un minimo di 28mq per il monolocale per una persona e 38mq per quello per 2 persone.

Qui di seguito andiamo ad elencare tutti gli articoli come da D.M. Sanità 5 luglio 1975 

Art. 1

 L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. 

Art. 2 

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.  

Art. 3

 Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte gi` indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4 

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 180C e i 200C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. 

Art. 5 

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi. 

Art. 6 

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 

Art. 7 

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. 

Art. 8

 I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.  

Art. 9 

 Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata. 

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sabato 24 febbraio 2024

IL DOMICILIO DIGITALE



Dallo scorso 6 luglio è attivo anche per tutti i cittadini il Domicilio Digitale, ovvero la modalità online attraverso la quale la Pubblica Amministrazione può notificare, recapitare e consegnare i propri atti, dal semplice certificato alle sanzioni amministrative, direttamente sui computer di tutti i cittadini. Questo servizio fino ad ora era disponibile solo ai professionisti iscritti ad un Ordine, ad un albo professionale, o ad un Collegio in quanto possessori di Pec cioè di una casella elettronica certificata.

Vediamo come funziona

La norma prevede la realizzazione di un indice nazionale pubblico dei domicili digitali delle persone fisiche  (INAD) nel quale possano essere consultati i domicili digitali validi per tutte le comunicazioni aventi valore legale nei confronti dei cittadini aderenti.

Chi può eleggere il proprio domicilio su INAD?

Le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano la capacità di agire, i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 e gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC dopo l'attivazione di un indirizzo di posta certificata presso un gestore PEC autorizzato possono registrarsi all'INAD per eleggere il proprio Domicilio Digitale attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.

L'elezione di un domicilio su INAD è gratuito?

L'accesso ai servizi esposti sul portale INAD sono a titolo gratuito, comprese le richieste di elezione, modifica e cessazione del domicilio.

Chi può consultare l'INAD?

La consultazione è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione ai sensi dell'art.6-quinques del CAD

Quali sono i vantaggi di eleggere il domicilio digitale?

Si potrà risparmiare sui costi di diversi servizi come l'annullamento totale dei costi di postalizzazione o la riduzione del tempo e dei costi di invio di una comunicazione avente valore legale

Che tipo di comunicazione può inviare la Pubblica Amministrazione al domicilio digitale?

Si potranno ricevere le comunicazioni relative ad esempio a rimborsi fiscali e detrazioni d'imposte, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative e tutte le altre comunicazioni con valore legale ai sensi dell'art. 3-bis comma 4 del CAD.

Per saperne di più e per eleggere il Domicilio Digitale vai sul sito ufficiale.

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venerdì 2 febbraio 2024

CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO



La carta della cultura giovani e la carta del merito sono i due nuovi strumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023 destinati a sostenere l'arricchimento culturale dei neo-maggiorenni, che sostituiranno nel 2024 il bonus cultura 18app.

Nello specifico si tratta di 2 voucher ciascuno del valore di 500 euro erogati per l'acquisto di beni e servizi culturali di diverso genere.

La prima misura ovvero la Carta della Cultura giovani è un bonus spesa elettronico del valore di 500 euro destinato all'acquisto di libri, biglietti per il treno, il cinema e i musei o anche abbonamenti a periodici anche in formato digitale, musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera.

Può essere richiesta dai giovani residenti in Italia o con valido permesso di soggiorno che abbiano compiuto 18 anni nell'anno precedente all'iniziativa e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro.

La registrazione è consentita dal 31 gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE

Carta Cultura è raggiungibile soltanto dal sito cartegiovani.cultura.gov.it. Il sito consente ai beneficiari di iscriversi e generare i buoni per l'acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio che sono elencati sul sito nella sezione "dove spendere i buoni".

La seconda misura ovvero la Carta del Merito è riconosciuta a coloro che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100. Similmente alla Carta della Cultura giovani è un bonus spesa elettronico del valore di 500 euro per l'acquisto di beni e servizi culturali di vario tipo (i medesimi di quelli elencati per la Carta della Cultura). Ciò che cambia è la platea dei destinatari della misura.

Come per la precedente misura la registrazione è consentita dal 31 gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE raggiungibile dal sito carte giovani merito

In entrambi i casi è possibile acquistare i beni e i servizi entro il 31 dicembre 2024. Si ricorda che questi buoni sono cumulabili.

Per tutti gli approfondimenti rimandiamo al sito ministeriale.

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sabato 6 gennaio 2024

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA

 


CHE COS’È LA LEGALIZZAZIONE DI FOTO


La legalizzazione (o “autenticazione”) della fotografia consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale, che una fotografia corrisponde alla persona interessata.

Tale legalizzazione serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, porto d’armi ecc.).

L'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che le fotografie per il rilascio dei documenti personali siano autenticate direttamente dall'ufficio competente a rilasciare il documento richiesto (ad es. le fotografie per il passaporto possono essere direttamente autenticate dalla Questura) oppure dall’Ufficio Anagrafe.

Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti la persona interessata, munita di un documento d’identità.

  • La necessità di esibizione di foto autenticata da parte dei cittadini deve essere esplicitamente prevista per legge e il ricorso agli uffici comunali è possibile solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione (es. rilascio patente, rilascio porto d’armi). Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati.

COSA OCCORRE PRESENTARE

La persona interessata deve presentarsi personalmente, munita di:

  • una fotografia formato tessera recente a mezzo busto e a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
  • un documento di identità in corso di validità (in mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, quali testimoni);
  • (stranieri) permesso di soggiorno.

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.


DOVE E QUANDO

Rivolgersi all’Ufficio Anagrafe negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

Contatti

Telefono : 039 921301 - Interno 1

PEC : protocollo@cert.comune.barzano.lc.it

Ulteriori Informazioni

Orario di apertura al pubblico nel periodo invernale dal 01 settembre al 30 giugno

LUNEDI' dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

MARTEDI', GIOVEDI' e VENERDI' dalle 09.30 alle 13.00

MERCOLEDI chiuso

SABATO dalle 9.30 alle 12.00 (solo per il rilascio CIE su appuntamento e certificazioni. Non si prendono in carico pratiche di residenza).

Orario di apertura al pubblico nel periodo estivo dal 01 luglio al 31 agosto

LUNEDI' dalle 9.30 alle 13.00 pomeriggio chiuso

MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI' e VENERDI' dalle 09.30 alle 13.00

SABATO dalle 9.30 alle 12.00 (solo per il rilascio CIE su appuntamento e certificazioni. Non si prendono in carico pratiche di residenza).


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giovedì 28 dicembre 2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

 

CHE COS’È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ


È un documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47, la dichiarazione può riguardare:


  1. stati, qualità personali e fatti relativi all'interessato dei quali egli sia a diretta conoscenza
  2. stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
  3. stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati tra quelli soggetti ad autocertificazione.


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, così come per le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi non è prevista l’autenticazione del firma: è sufficiente sottoscriverle davanti al dipendente addetto o, qualora siano inviate per posta, per fax, tramite terza persona o per via telematica, allegare la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

L’invio telematico della dichiarazione è consentito se:

  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata); 
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

L'autenticazione della sottoscrizione è prevista invece per le dichiarazioni:

  • rivolte ai privati;
  • da produrre alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

In questo caso il cittadino può autenticare la propria firma in calce alla dichiarazione anche all'Ufficio Anagrafe, presentandosi personalmente allo sportello munito di un valido documento di riconoscimento.

  • L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc. ) e tanto meno concretizzare una procura.

L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

 

Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana.

  • L’ufficiale di Anagrafe può autenticare la firma sui “passaggi di proprietà” di autoveicoli registrati al PRA, dietro presentazione dell’atto di vendita che, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, con la sola firma del venditore. Con l’autenticazione della firma, il passaggio di proprietà non è completato: sarà cura dei privati coinvolti recarsi presso il PRA o all’ACI per la trascrizione e i relativi pagamenti.  Nel caso il venditore sia una persona giuridica, la firma dovrà essere apposta da chi ne ha titolo, dietro presentazione di apposita documentazione da cui ciò risulti (statuto, visura camerale ecc.).

CHI LA PUÒ CHIEDERE

Può produrre la dichiarazione sostitutiva qualsiasi persona maggiorenne si presenti personalmente agli sportelli anagrafici, munita di un documento d'identità valido. 

Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio, compatibilmente con le disponibilità degli uffici.


COSTI

Questo procedimento è in via generale soggetto al pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 €. É prevista l'esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge: il richiedente deve pertanto indicare esplicitamente il tipo di utilizzo.


TEMPI DI RILASCIO

L’autenticazione della firma è immediata, salvo necessità di verifica e approfondimenti.


SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Qualora sia rivolta a tali soggetti, le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.


Si rimanda al sito del Comune per tutti gli approfondimenti


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martedì 19 dicembre 2023

COSA E' POSSIBILE AUTOCERTIFICARE

 



COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE

È la dichiarazione, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituisce la produzione di certificati verso le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e i privati che vi consentono.

La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte dei soggetti tenuti a farlo costituisce una violazione dei doveri d'ufficio.


COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è possibile autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.


CHI PUÒ PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONI

L'autocertificazione può essere prodotta da:

  • cittadini italiani e dell'Unione Europea;
  • legale rappresentante o procuratore: per le persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

MINORI, INTERDETTI, INABILITATI

Nei seguenti casi particolari le dichiarazioni debbono essere prodotte da altri soggetti:

  • minori: chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • interdetti: il tutore;
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • chi non sa o non può firmare: la dichiarazione va resa davanti a un pubblico ufficiale;
  • chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

COME FARE

L'autocertificazione va firmata dal cittadino dichiarante o dall’altro soggetto di cui sopra. Tale sottoscrizione non va autenticata, né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.

Può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona e può essere inviata anche a mezzo postale o per fax. Può altresì essere trasmessa per via telematica se:


  • firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica avanzata); 
  • quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • non sconta l’imposta di bollo;
  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.

Salvo nel rapporto con l’autorità giudiziaria e per i certificati necessari per l’attribuzione della cittadinanza, è espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi richiedere certificati al posto dell'autocertificazione.

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, l'ufficio anagrafe può rilasciare esclusivamente certificati ad uso privato.


SANZIONI

In caso di dichiarazione mendace, il cittadino incorre in sanzioni penali e perde gli eventuali benefici ottenuti sulla base di esse. Le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con esattezza, a propria esclusiva responsabilità.

(Fonte:unionedxadige.it)


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