domenica 31 ottobre 2021

BONUS REVISIONE AUTO COME RICHIEDERLO

 


"Bonus veicoli sicuri", contributo di 9,95 euro per la revisione del veicolo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che – in attuazione dell'art. 1, comma 706 , della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) – disciplina i criteri e le modalità di concessione del cosiddetto "bonus veicoli sicuri" per compensare l'aumento del costo della revisione auto in vigore dal prossimo 1 novembre.

In particolare:

  1. hanno diritto al contributo i proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi 3 anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione di cui all’art. 80, comma 8 , del Codice della strada;
  2. il contributo - riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta - è erogato mediante rimborso di 9,95 euro;
  3. la richiesta di contributo potrà essere presentata a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma "Buono veicoli sicuri", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a partire dal prossimo 21 dicembre.
  4. alla domanda occorre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
    a. il numero di targa del veicolo sottoposto a revisione, intestato al richiedente il rimborso o alla società;
    b. la data della revisione;
    c. il codice IBAN per l’accredito del rimborso;
    d. cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di società;
    e. l’indirizzo e-mail;
  5. l’identità dei richiedenti dovrà essere verificata, con riferimento a nome, cognome e codice fiscale (e denominazione sociale nel caso di incaricato di società), attraverso SPID, di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, oppure tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS), previste dall'art. 66 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005;
  6. ai fini dell'erogazione del contributo, il Ministero procederà, attraverso SOGEI, alla verifica della validità e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente;
  7. il contributo sarà accreditato sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell'istanza.

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