Il prossimo 16.12.2022 scade il termine entro il quale effettuare il versamento del saldo IMU 2022 la cui disciplina è contenuta nell'art. 1, commi da 738 a 783, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), a seguito della quale il MEF ha fornito una serie di chiarimenti nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF.
In vista del prossimo adempimento si riepilogano le novità di maggior rilievo per la determinazione e il versamento dell'imposta dovuta, evidenziando i più recenti orientamenti nonché i "nuovi" casi di esenzione IMU 2022 ancora applicabili.
CONIUGI CHE RISIEDONO E DIMORANO ABITUALMENTE IN 2 IMMOBILI DIVERSI, DI CUI CIASCUNO È PROPRIETARIO
A seguito sentenza della Corte Costituzionale del 13.10.2022 n. 209, ciascun coniuge proprietario / soggetto passivo IMU dell'immobile in cui risiede e dimora abitualmente può fruire dell'esenzione / agevolazione IMU prevista per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare;
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA
A decorrere dal 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per i c.d. "beni merce" invenduti e non locati è prevista l'esenzione IMU (fino al 2021, per tali fabbricati era applicabile l'aliquota base dello 0,1% che il singolo Comune poteva diminuire fino all'azzeramento). Per poter fruire di tale esenzione va presentata la dichiarazione IMU 2022 entro il 30.6.2023;
UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA "ITALIANI NON RESIDENTI", ISCRITTI ALL'AIRE E PENSIONATI
Non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da "italiani non residenti", iscritti all'AIRE e pensionati. In alcuni casi, per tali soggetti è applicabile la riduzione del 50% dell'IMU dovuta. L'art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) dispone che limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU di cui all'art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020 dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia. Considerando che l'aliquota di cui al citato comma 48 è già ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di una riduzione complessivamente pari al 62,5%;
CASI DI ESONERO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
La maggior parte delle esclusioni / esoneri IMU riconosciute a seguito dell'emergenza COVID-19 sono venute meno. Per il 2022 risulta applicabile soltanto l'esonero di cui all'art. 78, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", per gli immobili categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi IMU. In merito si evidenzia che ai sensi dell'art. 12, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", l'esenzione dalla seconda rata IMU 2022 non è subordinata all'autorizzazione UE. La stessa è fruibile nel rispetto delle condizioni / limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis".
IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI
Per il 2022 continuano ad essere esenti IMU gli immobili distrutti o dichiarati inagibili, fino alla relativa ricostruzione e agibilità, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009 in Abruzzo e nel 2017 sull'Isola di Ischia, nonchè: o nel 2016 in Centro Italia, per i quali il differimento fino al 31.12.2022 è stato disposto dall'art. 1, comma 456, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022); o nel 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per tali immobili l'esenzione IMU prevista dall'art. 8, comma 3, DL n. 74/2012 è stata prorogata fino al 31.12.2022 dall'art. 22-bis, comma 1, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegniter".
Per fruire delle esenzioni / riduzioni derivanti da situazioni verificatesi nel corso del 2022 va presentata la dichiarazione IMU 2022 entro il 30.6.2023.
Si rammenta che i soggetti che hanno fruito di esenzioni / riduzioni per situazioni verificatesi nel corso del 2021 devono presentare la dichiarazione IMU 2021 entro il prossimo 2.1.2023 (il 31.12.2022 cade di sabato). (FONTE: Studio Rocca Lecco)
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