La polizza infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo; è importante perchè valorizza il lavoro che si fa in casa al lavoro che si fa in fabbrica.
Le persone, purtroppo, si accorgono dell'importanza di questa polizza quando subiscono un infortunio casalingo e realizzano di non avere alcuna copertura.La norma risale al 1999 ma è stata aggiornata con la legge di Bilancio del 2019 apportando molti accorgimenti a favore dei soggetti obbligati.
Il premio è annuale, non frazionabile e l'importo è fissato in 24 euro annui con scadenza il 31 gennaio di ogni anno
Tale polizza non è obbligatoria solo per le casalinghe ma anche per altri gruppi di persone come riportato sul sito dell'Inail.
È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
È escluso invece dall’obbligo assicurativo:
- colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso
E' esonerato invece dal pagamento del premio contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una certa soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:
- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Sul sito dell' INAIL si trovano tutte le indicazioni e i contatti per l'iscrizione, il rinnovo o la cancellazione e le modalità di pagamento.
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