Non tutti lo sanno ma in Comune è possibile sposarsi ma anche divorziare.
Dopo l'introduzione del divorzio breve, con l'entrata in vigore del decreto legge 132/2014, è possibile divorziare in Comune davanti al Sindaco oppure a un suo delegato, con solo 16 euro, ma solo a determinate condizioni, vediamo quali:
- quando non sono presenti figli ancora minorenni nati dall'unione, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci;
- quando l'accordo tra coniugi non investe trasferimenti patrimoniali, come ad esempio, l'assegnazione della casa, gli arredi, l'autovettura, i conti correnti,ecc.
Sicuramente questa modalità offre a tutte le copie che sono d'accordo per separarsi o divorziare, un'alternativa rapida ed economica che consente di procedere alla separazione, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
In genere la procedura del divorzio in Comune si svolge in due incontri e il Comune designato è quello di residenza di uno dei due coniugi o il Comune dove è stato celebrato il matrimonio.
Durante il primo incontro, l'Ufficiale di Stato Civile, compila l'accordo di divorzio congiunto raggiunto dai coniugi e fissa la data del secondo incontro che non può avvenire prima di 30 giorni.
Durante il secondo incontro, i coniugi devono ribadire e confermare l'intenzione di divorziare. Il tempo trascorso tra il primo e il secondo incontro, serve ai coniugi per riflettere sulla loro scelta.
Il divorzio in Comune è legittimo se entrambi i coniugi si presentano anche al secondo incontro altrimenti l'accordo decade e il divorzio non ha validità.
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