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Crediti:Portale Ministero della Salute |
Il termine corretto è Disposizioni anticipate di Trattamento o D.A.T. introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni che una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può esprimere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, in merito all’accettazione o rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.
La DAT si può esprimere in alternativa:
- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata)
- presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
È bene sapere, qualora la scelta venga depositata in Comune, che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT, perché così stabilisce la Legge.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Il disponente può anche nominare un fiduciario; questi è una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di fiducia del disponente, scelta da lui per garantire lo scrupoloso rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT e poter fare le sue veci e rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
La nomina del fiduciario può essere indicata nella DAT e lui può accettare già sottoscrivendo la DAT, oppure nomina e accettazione possono avvenire con atti successivi.
Il fiduciario, con atto scritto comunicato al disponente può rinunciare alla nomina.
Il disponente pertanto con un atto di revoca del precedente fiduciario può nominarne uno nuovo oppure può redigere una nuova DAT in cui nomina il nuovo fiduciario. Tale nuova nomina sostituisce la precedente.
Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle. Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.
Per ulteriori informazioni vai sul sito del Ministero della salute cliccando qui
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